Di.Co. e D.M. 37/2008

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

L'installatore di un impianto è tenuto a fine lavori ai sensi del D.M.37/2008 (quindi per legge) a rilasciare dichiarazione di conformità.

Per mezzo di essa, dichiarerà che l'impianto è stato realizzato in conformità a disposizioni legislative e/o a specifiche norme tecniche. Per la redazione del documento e suoi allegati obbligatori, è necessario che il Responsabile Tecnico dell'azienda sia in possesso dei requisiti tecnico professionali D.M.37/2008, che la camera di commercio avrà accertato.


 QUANDO DEVE ESSERE RILASCIATA e DA CHI?

La dichiarazione di conformità (Di.Co) deve essere rilasciata dal responsabile tecnico della ditta installatrice in autonomia a fine di ogni lavoro, di installazione adeguamento, ampliamento di un impianto.

SIAMO IN POSSESSO DELLE ABILITAZIONI 
REQUISITI D.M. 37/2008 ACCERTATI  
lettere C, D, E, G.

CHE COSTI PUO' AVERE?

Molti siti internet propongono soluzioni truffaldine come
dichiarazione di conformità ordinate on line. 
Il tutto compilando un modulo nel quale si inseriscono i dati, questo senza vedere un responsabile tecnico abilitato - l'unico soggetto che può rilasciare una dichiarazione di conformità - che venga a controllare l'impianto. Si conclude quindi, che la Di.Co. non può avere un costo in quanto è un atto dovuto, da parte dell'installatore, da rilasciare alla fine dei lavori.

FALSE CERTIFICAZIONI (Di.Co.)
IL FALSO IDEOLOGICO E' REATO!

Rilasciare una dichiarazione di conformità di un impianto sul quale non si è mai intervenuti comporta delle gravi responsabilità
Per meglio dire, se l'installatore dichiara un impianto conforme alla regola dell'arte senza (la verifica) dichiara il falso e
può essere perseguito ai sensi:
- dell'art. 481 del Codice Penale "Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità"
- dell'art. 483 del Codice Penale "Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico".

PER QUALI IMPIANTI DEVE ESSERE RILASCIATA LA Di.Co.?

In breve per ogni lavoro che riguardi impianti gas, di riscaldamento, solari termici, sostituzione di apparecchi quali:
Anche per il rifacimento anche parziale, di:
  • rifacimento bagni;
  • impianti idrico-sanitaria;
  • impianti solari termici;
  • impianti di riscaldamento;
  • canne fumarie per apparecchi, gas, legna e pellet.

SANZIONI PREVISTE PER CHI NON AFFIDA I LAVORI AD AZIENDA ABILITATA.

 Come previsto art.8 del D.M. 37/2008 comma.1
(evidenziato nel documento scaricabile in giallo nel documento scaricabile), il committente deve affidare i lavori anche di trasformazione, oltre che di installazione (ma non rimane esclusa la manutenzione) ad aziende abilitate, il mancato rispetto comporta sanzioni come previsto art.15 comma 2 (evidenziato in rosso nel documento scaricabile) da €1.000,00 a € 10.00,00.
D.M.37/2008 CON EVIDENZE

COME DEVE ESSERE COMPOSTA PER ESSERE VALIDA?

Oltre al modulo ministeriale (prima pagina), anche da allegati obbligatori, quali:
  1. Relazione dei materiali utilizzati; 
  2. Schema di impianto realizzato (anche per canne fumarie e stufe ad aria legna e pellet);
  3. Copia camerale camera di commercio attestante i requisiti tecnico professionali dell'impresa esecutrice;
  4. Copia attestato FER (se rientrante nelle energie rinnovabili);
  5. Copia fotostatica o fotografica placca al camino (se impianto o canna fumaria a biomassa);
  6. Istruzioni quindi il manuale di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice;
  7. Manuale di uso e manutenzione di eventuali apparecchi (di solito a corredo);
  8. Schede e documentazione tecnica del costruttore di ogni componente utilizzato. 

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