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CAMPAGNA MANUTENZIONE 2024
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MANUTENZIONE STUFE E CAMINI
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Con il termine MANUTENZIONE si intendono tutte quelle operazioni ordinarie che si eseguono su un impianto per verificare se questo risponde alle norme di sicurezza, per mantenerlo in buono stato e per garantire la sua efficienza nel tempo. La maggior parte delle operazioni di manutenzione si concentrano sul generatore di calore, anche se non dovrebbero essere dimenticate quelle sulle rimanenti parti dell’impianto (come ad es. il sistema di adduzione del gas, i collettori solari se presenti, i dispositivi di sicurezza antincendio, ecc.).
Da sottolineare che, come ribadito anche dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il rapporto di controllo, va compilato sempre alla fine delle operazioni di manutenzione.
TUTTE LE OPERAZIONI HANNO BISOGNO DI MINIMO 45 MINUTI PER APPARECCHI DOMESTICI A (<35kW caldaie o stufette ad aria) E PUÒ SUPERARE I 60/90 MINUTI IN CASO DI IMPIANTI PIÙ COMPLESSI (come termostufe, caldaie a legna o pellet, tempi a parte vanno considerati per le pulizie di canne fumarie).
Manutenzioni eseguite in tempi più ristretti equivalgono a scarsa qualità dell’intervento o imperizia del manutentore che è passibile di sanzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.
I nostri tecnici costantemente formati e informati, sono consapevoli della responsabilità legata a una buona manutenzione, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale, che di quello ancor più importante della sicurezza; rispettano scrupolosamente tutti i controlli e le procedure stabilite dalle norme di riferimento e dalle leggi vigenti.
IL COMMITTENTE HA L'OBBLIGO DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE AFFIDANDOLA AD AZIENDA ABILITATA
COME
ATLANTIS GEMINI,
(art.8 del D.M. 37/08 comma.2)
PREVISTE SANZIONI da €1.000,00 a € 10.00,00
(art.15 comma 2)
Molta confusione si è generata in questi anni sulla corretta periodicità delle manutenzioni ordinarie di caldaie, stufe e caminetti, più comunemente chiamata "revisione", questo anche per una cattiva informazione anche giornalistica, che teneva solo conto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.
In questa confusione di articoli e opinioni sia il D.P.R. 74/2013 che il DM. 37/08, rimandano all'impresa installatrice il compito di fornire tali indicazioni, se la stesso non lascia le istruzioni (obbligatorie), il primo riferimento è il manuale di uso e manutenzione dei singoli componenti impianto non solo quello dell'apparecchio (es. caldaia e/o stufa), che riporterà sicuramente la periodicità da rispettare; e solo anche in assenza di quest'ultima si dovrà rispettare la periodicità massima consentita per legge (quindi della regione di riferimento).
Inoltre da tenere presente la periodicità delle comunicazioni ai singoli catasti impianti termici regionali, frequenze che spesso vengono confuse, con la periodicità delle manutenzioni periodiche, ma che invece il più delle volte non coincidono nella frequenza minima riportata dall'installatore e dal libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio, e quindi sanzionabile dalle autorità addette ai controlli.
Per questa ragione, bisogna tenere conto del territorio dove l'apparecchio è istallato. In regione Lombardia in assenza di indicazioni, riportare sul manuale di uso e manutenzione dell'apparecchio o sul manuale di uso e manutenzione dell'impianto rilasciato dall'installatore, la periodicità massima è:
VERIFICARE la rispondenza del locale di installazione;
EFFETTUARE il controllo visivo dello stato di conservazione del camino o del canale da fumo;
RIMUOVERE il bruciatore dal corpo apparecchio se previsto;
EFFETTUARE la pulizia scrupolosa dello scambiatore;
EFFETTUARE la pulizia e rimontaggio del bruciatore;
EFFETTUARE la pulizia interna ed esterna dell'apparecchio (caldaia, stufa o caminetto) da polvere, ceneri e corpi estranei;
CONTROLLARE la pressione dei vasi d’espansione;
VERIFICARE la durezza dell’acqua e della presenza (se necessario) del sistema di trattamento dell’acqua;
COMPILARE e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica o controllo segnando eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.
Il responsabile dell'impianto secondo l’ Art. 6 del D.P.R. 74/2013 è il responsabile della conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva, in sostanza deve rispettare la periodicità delle manutenzioni e far mantenere a tecnici abilitati l'impianto in buone condizioni.
Il responsabile dell'impianto (ai punti 19 e 24 dell’ All. A del d.lgs. 192/2005) per potenze < 35kW è l’occupante a qualsiasi titolo o il proprietario o l’amministratore, quindi anche l'inquilino se occupa i locali e utilizzia l'impianto.
Installato un nuovo impianto termico oppure, per gli impianti già esistenti, al momento del primo intervento utile di manutenzione ordinaria, effettuato sempre da personale abilitato. Per interventi di manutenzione si intendono "le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e allo scopo dell'efficienza energetica".
Nel primo caso vale a dire di installazione nuovo impianto, la responsabilità rimane sempre in carico all'installatore anche se eseguito da un soggetto terzo abilitato.
In Lombardia la manutenzione dell'apparecchio è annuale se la potenza nominale riportata a manuale è superiore a 15kW. ATTENZIONE: tuttavia se il manuale dell'apparecchio riporta controllo annuale, ti devi attenere a una frequenza di manutenzione annuale da parte di un tecnico abilitato D.M. 37/2008 Lettera C. I nostri tecnici abilitati al decreto e alle FER , potranno eseguire l'operazione in modo accurato e professionale.
Se la periodicità riportata sul manuale del tuo apparecchio è inferiore a quella massima di legge obbligatoria nella mia regione, ti devi attenere a quella riportata sul manuale del tuo apparecchio, essa a precedenza sulla periodicità massima di legge.
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti fissi, sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 5 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati e rilasciati obbligatoriamente in occasione degli interventi di manutenzione;
Per prima cosa bisogna differire e capire di quale periodicità si tratta, ogni regione, tuttavia ha un proprio tempo massimo.
Ma bisogna ricordare che vi è un periodo massimo previsto dal D.P.R. 74/2013, poi recepito per ogni regione anche con periodicità diverse, è un tempo appunto massimo, che deve essere applicato solo se:
Per le regioni Lombardia e Piemonte, le manutenzioni sono:
La competenza dei controlli in Regione Lombardia è delegata alle singole province ad eccezione dei comuni che superano i 40.000 abitanti i quali hanno in carico anche questo compito.
Normalmente la verifca è preceduta da una raccomandata che avvisa il responsabile impianto dell'ispezione, fornendo una data, ora e riferimento del funzionario/ispettore con relativi recapiti. In regione Piemonte l'ente competente è l'A.R.P.A.
Sì, tutti gli apparecchi superiori ai 5kW rientrano nella manutenzione obbligatoria, con frequenza riportata nel manuale di uso e manutenzione.
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