FER

ABILITAZIONE F.ER. OBBLIGATORIA

L’abilitazione professionale degli operatori FER è un abilitazione che, secondo norma comma 1, Lett. “F” allegato 4 al D.Lgs 3 marzo 2011 n.28, tutti gli installatori e manutentori di Impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) (lettere a), b), c), d) CCIAA DM 37/08, sono obbligati ad avere ed obbligati alla frequenza di percorsi di aggiornamento, come stabilito dagli standard delle singole regioni.

COSA SIGNIFICA?

FER, è l’acronimo di Fonti Energia Rinnovabile, quindi quando parliamo dell’abilitazione come installatore o manutentori FER, ci si rivolge a tutti gli installatori o manutentori che si occupano di installare o di manutenzionare/assistere impianti e apparecchi termoidraulici, pompe di calore ed impianti a biomassa.

 SIAMO IN POSSESSO DELLE ABILITAZIONI DAL 2016.

 L'abilitazione FER è quindi un’ulteriore garanzia che la ditta esecutrice dei lavori di installazione o manutenzione, non solo operi in ottemperanza della Legge, ma che sia in possesso delle capacità tecniche per operare nell’ambito delle installazioni FER.

Atlanti Gemini S.a.s. nella persona di Mauro Ceretti, Responsabile tecnico, è già in possesso dell’attestato di frequenza e dell’abilitazione FER dal 2016.

Inoltre dal 2016 il nostro responsabile tecnico Mauro Ceretti è formatore F.E.R. biomassa per CNA Formazione-ECIPA Lombardia.

COS'E' L'ABILITAZIONE F.E.R.?

L’abilitazione professionale FER è un abilitazione che, secondo norma comma 1, Lett. “F” allegato 4 al D.Lgs 3 marzo 2011 n.28, tutti gli installatori e manutentori di Impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) (lettere a), b), c), d) CCIAA DM 37/08, sono obbligati ad avere ed obbligati alla frequenza di percorsi di aggiornamento che si ripete obbligatoriamente ogni 3 anni.

Quindi, ogni impresa che opera nel campo dell’impiantistica idraulica e delle energia rinnovabile, è obbligata per legge ad ottenere l’attestazione FER, per continuare ad operare in questi settori. Chiaramente quindi, le imprese che non adempiranno a tale obbligo, non potranno più proseguire l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER” appunto).

I destinatari di tali obblighi e abilitazioni sono principalmente i Responsabili Tecnici delle imprese installatrici, già abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 alla data del 04 agosto 2013 (lettere a), b), c), d)).

L’attestazione FER serve quindi a certificare la reale capacità dell’impresa nell’effettuare i lavori a norma di Legge, soddisfacendo tutti i requisiti tecnici necessari; in mancanza di tale Certificazione la l'impresa non potrà rilasciare Dichiarazioni di Conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria sugli impianti FER.

NEL DETTAGLIO LE F.E.R. SONO:

N.B.: COPIA DEVE ESSERE CORRELATA alla DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

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