Anche i gruppi termici alimentati a biomassa combustibile (es:
caldaie,
stufe
a pellet,
termocamini,
termostufe, termocucine, ecc..), sono soggetti al controllo e alla
manutenzione periodica, seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante dell'apparecchio nel libretto di uso e manutenzione, sia per la tipologia di operazioni da eseguire, che per la periodicità delle stesse.
In assenza di indicazioni precise da parte dell'installatore dell’impianto e/o del costruttore dell’apparecchio, situazione che può capitare soprattutto per gli apparecchi più datati, occorre fare riferimento alle normative tecniche di settore.
La norma UNI 10683:2012 dà indicazioni in merito sia alle operazioni da eseguire, che alle periodicità da rispettare per diversi tipi di apparecchio:
• 2 anni per i dispositivi alimentati a pellet di potenza inferiore a 15 kW
• 1 anno per i dispositivi alimentati a pellet di potenza maggiore o uguale a 15 kW e non superiore 35 kW
• 1 anno per le caldaie alimentate a biomassa di potenza non superiore a 35 kW
• 1 anno per altre tipologie di apparecchi alimentati a biomassa collegati a reti di riscaldamento come termocamini, termostufe, termocucine di potenza non superiore a 35 kW.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione eseguite a regola d'arte, il manutentore rilascia all'utente un rapporto tecnico di controllo (Rapporto di Controllo di Tipo 1B adottato da Regione Lombardia con il DDUO n° 5027/2014).
Si ricorda che per tali apparecchi non sussiste ancora l'obbligo di effettuare il controllo di efficienza energetica (c.d. "
prova fumi, ma necessaria ad ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria la
prova di tiraggio
dall'apposita e predisposta in fase di installazione di
presa prelievo fumi").