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La manutenzione periodica della caldaia, stufa, caminetto che esso funzioni a gas, legna o pellet, rimane obbligatoria per inquilini e proprietari.
Essa deve avvenire con una cadenza quasi sempre annuale, a seguito spieghiamo il perché.
Da sottolineare che, come ribadito anche dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il rapporto di controllo, va compilato sempre alla fine delle operazioni di manutenzione.
Tutte le operazioni hanno bisogno di minimo 45 MINUTI per APPARECCHI domestici a (<35kW caldaie o stufette ad aria) e può superare I 60/90 MINUTI in caso di impianti più complessi (come termostufe, caldaie a legna o pellet, tempi a parte vanno considerati per le pulizie di canne fumarie).
Manutenzioni eseguite in tempi più ristretti equivalgono a scarsa qualità dell’intervento o imperizia del manutentore che è passibile di sanzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.
I nostri tecnici costantemente formati e informati, sono consapevoli della responsabilità legata a una buona manutenzione, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale, che di quello ancor più importante della sicurezza; rispettano scrupolosamente tutti i controlli e le procedure stabilite dalle norme di riferimento e dalle leggi vigenti.
Molta confusione si è generata in questi anni sulla corretta periodicità delle manutenzioni ordinarie di caldaie, stufe e caminetti, più comunemente chiamata "revisione", questo anche per una cattiva informazione anche giornalistica, che teneva solo conto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.
In questa confusione di articoli e opinioni sia il D.P.R. 74/2013 che il DM. 37/08, rimandano all'impresa installatrice il compito di fornire tali indicazioni, se la stesso non lascia le istruzioni (obbligatorie), il primo riferimento è il manuale di uso e manutenzione dei singoli componenti impianto non solo quello dell'apparecchio (es. caldaia), che riporterà sicuramente la periodicità da rispettare; e solo anche in assenza di quest'ultima si dovrà rispettare la periodicità massima consentita per legge (quindi della regione di riferimento).
Inoltre da tenere presente la periodicità delle comunicazioni ai singoli catasti impianti termici regionali, frequenze che spesso vengono confuse, con la periodicità delle manutenzioni periodiche, ma che invece il più delle volte non coincidono nella frequenza minima riportata dall'installatore e dal libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio, e quindi sanzionabile dalle autorità addette ai controlli.
Per questa ragione, bisogna tenere conto del territorio dove l'apparecchio è istallato. Nelle regioni di Lombardia e Piemonte dove operiamo la periodicità massima in assenza di indicazioni, è al massimo:
Frequenza per la comunicazione ai catasti regionali, per gli apparecchi al punto precedente:
Il responsabile dell'impianto secondo l’ Art. 6 del D.P.R. 74/2013 è il responsabile della conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva, in sostanza deve rispettare la periodicità delle manutenzioni e far mantenere a tecnici abilitati l'impianto in buone condizioni.
Il responsabile dell'impianto (ai punti 19 e 24 dell’ All. A del d.lgs. 192/2005) per potenze < 35kW è l’occupante a qualsiasi titolo o il proprietario o l’amministratore, quindi anche l'inquilino se occupa i locali e utilizzia l'impianto.
Installato un nuovo impianto termico oppure, per gli impianti già esistenti, al momento del primo intervento utile di manutenzione ordinaria, effettuato sempre da personale abilitato. Per interventi di manutenzione si intendono "le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e allo scopo dell'efficienza energetica".
Nel primo caso vale a dire di installazione nuovo impianto, la responsabilità rimane sempre in carico all'installatore anche se eseguito da un soggetto terzo abilitato.
In Lombardia la manutenzione dell'apparecchio è annuale se la potenza nominale riportata a manuale è superiore a 15kW. ATTENZIONE: tuttavia se il manuale dell'apparecchio riporta controllo annuale, ti devi attenere a una frequenza di manutenzione annuale da parte di un tecnico abilitato D.M. 37/2008 Lettera C. I nostri tecnici abilitati al decreto e alle FER , potranno eseguire l'operazione in modo accurato e professionale.
Se la periodicità riportata sul manuale del tuo apparecchio è inferiore a quella massima di legge obbligatoria nella mia regione, ti devi attenere a quella riportata sul manuale del tuo apparecchio, essa a precedenza sulla periodicità massima di legge.
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti fissi, sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 5 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati e rilasciati obbligatoriamente in occasione degli interventi di manutenzione;
Per prima cosa bisogna differire e capire di quale periodicità si tratta, ogni regione, tuttavia ha un proprio tempo massimo.
Ma bisogna ricordare che vi è un periodo massimo previsto dal D.P.R. 74/2013, poi recepito per ogni regione anche con periodicità diverse, è un tempo appunto massimo, che deve essere applicato solo se:
Per le regioni Lombardia e Piemonte, le manutenzioni sono:
La competenza dei controlli in Regione Lombardia è delegata alle singole province ad eccezione dei comuni che superano i 40.000 abitanti i quali hanno in carico anche questo compito.
Normalmente la verifca è preceduta da una raccomandata che avvisa il responsabile impianto dell'ispezione, fornendo una data, ora e riferimento del funzionario/ispettore con relativi recapiti. In regione Piemonte l'ente competente è l'A.R.P.A.
Sì, tutti gli apparecchi superiori ai 5kW rientrano nella manutenzione obbligatoria, con frequenza riportata nel manuale di uso e manutenzione.
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